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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i reali
educandati femminili riuniti di Napoli, compresi nella tabella n. 1
annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, assumono la
denominazione di "educandato statale" di Napoli.
2. All'educandato di cui al comma 1, di seguito denominato "ente",
si applica la normativa vigente per i corrispondenti educandati dello
Stato.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'ente provvede a darsi un nuovo statuto deliberato dal
consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro
della pubblica istruzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il R.D. n. 1312/1931 ha dettato norme modificative in
materia di ordinamento degli istituti pubblici di
educazione femminile. La tabella n. 1 annessa al predetto
provvedimento riporta l'elenco dei reali educandati, fra i
quali non sono piu' compresi, ai sensi della presente
legge, i reali educandati di Napoli.