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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad
astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di
soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonche'
nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano
protratte per piu' di otto ore, ovvero oltre le ore 24.
2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero
trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si
sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e'
corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta'
di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore
e' iscritto.
3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a
percepire una indennita' per il mancato reddito relativo ai giorni in
cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un fondo
di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della
predetta indennita'.
4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai
lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento
del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono
posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti
previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro,
ai sensi del comma 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.