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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.
41, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e
delle infrastrutture al servizio della pesca".
2. All'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero 6) del
quarto comma, il Ministro della marina mercantile, nell'adozione del
piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in
conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive
prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque ma-
rine e salmastre".
AVVERTENZA:
Si omette la pubblicazione delle note alla presente legge
in quanto in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - del 27 marzo 1992 si procedera' alla
pubblicazione del testo aggiornato della legge 17 febbraio
1982, n. 41, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092.