Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, di
seguito denominato "conservatorio", disciplinato dallo statuto
approvato con regio decreto 6 ottobre 1867, e' estinto.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede con
proprio decreto, previa acquisizione dell'assenso dell'Universita'
degli studi di Firenze, ad assegnare in proprieta' il patrimonio
mobiliare e immobiliare del conservatorio alla medesima Universita'
che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del conservatorio.
Devono essere in ogni caso garantite successivamente all'assegnazione
dei beni del conservatorio all'Universita', la continuazione
dell'attivita' delle scuole gia' dipendenti dal conservatorio ed
attualmente funzionanti, nonche' la utilizzazione del personale
dipendente nel rispetto delle finalita' statutarie dell'istituto
estinto.
3. Per la definizione del contenuto del decreto di cui al comma 2,
il Ministro della pubblica istruzione e l'Universita' degli studi di
Firenze possono concludere un accordo ai sensi dell'articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 241/1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il
seguente:
"Art. 11. - 1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono
essere stipulati, a pena di nullita' per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano, ove non diversamente previsto, i principi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono
soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo,
salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo
sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo".