Legge Ordinaria n. 176 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1992, n. 50
Estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Universita' degli studi di Firenze.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il conservatorio delle  Montalve  alla  Quiete  di  Firenze,  di
seguito   denominato   "conservatorio",  disciplinato  dallo  statuto
approvato con regio decreto 6 ottobre 1867, e' estinto.
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  Ministro della pubblica istruzione provvede con
proprio decreto, previa  acquisizione  dell'assenso  dell'Universita'
degli  studi  di  Firenze,  ad  assegnare in proprieta' il patrimonio
mobiliare e immobiliare del conservatorio alla  medesima  Universita'
che  subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del conservatorio.
Devono essere in ogni caso garantite successivamente all'assegnazione
dei  beni  del  conservatorio   all'Universita',   la   continuazione
dell'attivita'  delle  scuole  gia'  dipendenti  dal conservatorio ed
attualmente  funzionanti,  nonche'  la  utilizzazione  del  personale
dipendente  nel  rispetto  delle  finalita'  statutarie dell'istituto
estinto.
  3. Per la definizione del contenuto del decreto di cui al comma  2,
il  Ministro della pubblica istruzione e l'Universita' degli studi di
Firenze possono concludere un accordo ai sensi dell'articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 11 della legge n.  241/1990  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
             "Art.  11.  -  1.  In  accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente puo' concludere, senza pregiudizio  dei  diritti
          dei  terzi,  e  in ogni caso nel perseguimento del pubblico
          interesse,  accordi  con  gli  interessati   al   fine   di
          determinare  il  contenuto  discrezionale del provvedimento
          finale  ovvero,  nei  casi   previsti   dalla   legge,   in
          sostituzione di questo.
             2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente articolo debbono
          essere stipulati, a pena  di  nullita'  per  atto  scritto,
          salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi  si
          applicano, ove non diversamente previsto,  i  principi  del
          codice  civile  in  materia  di obbligazioni e contratti in
          quanto compatibili.
             3.  Gli  accordi  sostitutivi  di   provvedimenti   sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
             4.   Per   sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse
          l'amministrazione  recede   unilateralmente   dall'accordo,
          salvo  l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
             5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
          ed  esecuzione  degli  accordi  di cui al presente articolo
          sono riservate alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
          amministrativo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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