Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 316- bis del codice penale, introdotto
dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole
"ente pubblico" sono inserite le seguenti: "o dalle Comunita'
europee".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 316- bis del codice
penale, introdotto dall'art. 3 della legge n. 86/1990
(Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica amministrazione), come modificato dall'art. 1
della presente legge:
"Art. 316- bis (Malversazione a danno dello Stato). -
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo
ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunita' europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere od allo svolgimento di attivita' di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalita', e'
punito con la resclusione da sei mesi a quattro anni".