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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga.
la seguente legge:
Art. 1.
Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
1. La dotazione del conto corrente infruttifero denominato "Fondo
di solidarieta' nazionale", di cui all'articolo 1 della legge 15
ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni,aperto presso la
tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, e' incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli
anni 1992, 1993 e 1994.
2. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni
1992, 1993 e 1994 si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il
Fondo di solidarieta' nazionale".iscritto ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992.
3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 590/1981, recante:"Nuove norme
per il fondo di solidarieta' nazionale", stabilisce che
presso la tesoreria centrale e' aperto, per l'anno 1981 e
per ciascuno degli anni successivi,un conto corrente
infruttifero denominato "Fondo di solidarieta' nazionale"
intestato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal
quale sono prelevate le somme occorrenti per consentire
alle Regioni di adottare misure finanziarie in favore dei
coltivatori singoli o associati per la ripresa produttiva
delle rispettive aziende danneggiate a seguito di
eccezionali calamita' naturali o atmosferiche. Con l'art. 1
della nuova disciplina la dotazione di detto Fondo e'
incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli anni
1992, 1993 e 1994 (comma 1),ed e' previsto che a tale
maggiore onere' si faccia fronte mediante l'utilizzo
dell'apposito accantonamento "Rifinanziamento della legge
n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarieta'
nazionale" iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro (comma 2) ; e' altresi previsto
che, per ciascuno degli anni successivi,si provveda al
maggiore onere attraverso specifiche determinazioni delle
rispettive leggi finanziarie (comma 3) ; in tal senso va
letto il riferimento all'art. 11, comma 3,lettera d),della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale in materia di bilancio), come
sostituito dall'art.5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Si trascrivono i testi di legge riportati nell'art. 1:
"Art. 1 legge n. 590/1981. - Presso la tesoreria
centrale e' aperto un conto corrente infruttifero
denominato"Fondo di solidarieta' nazionale" intestato al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene
attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione
complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400
miliardi per ciascuno degli anni successivi.
Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per
consentire che le regioni in caso di calamita' naturali o
di avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui
effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano
compromesso i bilanci economici delle aziende agricole,
adottino le seguenti misure:
a) a titolo di pronto intervento:
1) erogazione di un contributo una tantum a
parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore
dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano
subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni
di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende,
con particolare riguardo alle spese necessarie per
attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative
al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla
presente legge;
b) la ricostruzione dei capitali di conduzione,
compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino
reintegrazione o compenso per effetto della perdita della
produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale,
mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei
limiti e con le modalita' dell'art.2 del decreto-legge 30
agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre
1968, n.1088,salva la erogazione, ai sensi dell'art.2
precitato, di contributo fino a L.1.500.000 a favore delle
aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per
cento della produzione lorda globale, esclusa quella
zootecnica nonche' fino a lire 5 milioni a favore delle
aziende a coltura specializzata protetta;
c) la provvista dei capitali di esercizio ad
ammortamento quinquennale con le modalita' previste
dall'art.2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38,al tasso
agevolato del 4,50 per cento,riducibile al 4 per cento per
i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti,
singoli od associati, quando il danno non e' inferiore al
35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella
zootecnica;
d) la ricostruzione, il ripristino,la riconversione
delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali
danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di
vivai,serre,stalle,viabilita' aziendale,al tasso di
interesse del 6, 75 per cento,ridotto al 3,25 per cento per
i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti
ed il vivaismo monocolturale, al tasso di interesse del
6,75 per cento,ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori
diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si
applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di
miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509, convertito,con modificazioni,nella
legge 21 luglio 1960, n.739;
e) il pagamento dei compensi integrativi per i
prodotti destinati alla distillazione.
Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie
della presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle
opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti
idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non
ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa
a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
di bonifica montana, con onere della spesa a totale carico
del Fondo,ivi compresi i lavori diretti alla migliore
efficienza delle opere da ripristinare.
Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal
Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al
1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di
lire".
"Art. 11 (Come sostituito dall'art. 5 della legge n.
362/1988), comma 3 lettera d) legge n. 468/1978. - 3. La
legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse
e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese,
oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa
contiene:
a) -c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella,della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente la cui qualificazione e' rinviata alla legge
finanziaria".