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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli
accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria sono validi a tutti gli effetti a decorrere
dalla data di conseguimento nella Repubblica d'Austria. La
dichiarazione di equipollenza ha effetto retroattivo a decorrere
dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria.
2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico
austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da
amministrazioni pubbliche e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1.
3. La presente legge si applica ai titoli accademici austriaci
conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI