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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n.
52, e' sostituito dal seguente:
"Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi
di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato
almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che
abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite
dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati
sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio
aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianita' decorrente dalla data
del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 52/1963
(Riordinamento del Corpo del genio aeronautico), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8. - Gli aspiranti ufficiali che, al termine del
primo anno degli studi di applicazione, compresa la
sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami
negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano
inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite
dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono
nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del
Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con
l'anzianita' decorrente dalla data del conseguimento della
qualifica di aspirante ufficiale.
Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti
ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facolta'
o del politecnico che frequentano, ma continuano ad
appartenere all'Accademia.
Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma
sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di
complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo
assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio
di prima nomina".