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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui
all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata
trentennale dalla prima assegnazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GORIA, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- L'art. 1 della legge n. 1078/1940, recante "Norme per
evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a
contadini diretti coltivatori", stabilisce, senza prevedere
termini di durata, il divieto di frazionamento delle unita'
poderali assegnate a contadini diretti coltivatori
costituite in comprensori di bonifica da enti di
colonizzazione o da consorzi di bonifica. La disposizione
cosi' recita:
"Art. 1. - Le unita' poderali costituite in comprensori
di bonifica da enti di colonizzazione o da consorzi di
bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti
coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di
trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".