Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fiscalizzazione degli oneri sociali
per le imprese impiantistiche
1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio 1991 restano
salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi gia'
fiscalizzati nei confronti dei dipendenti delle imprese
impiantistiche di cui all'articolo 2- bis del decreto-legge 19
gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 20
marzo 1991, n. 89, nella misura prevista a favore delle aziende
manifatturiere dalle norme allora vigenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2- bis del D.L. n. 18/1991
(Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. -
1. L'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20
gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 marzo 1990, n. 52, si applica, a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti
delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che
applicano i contratti collettivi nazionali di categoria
indipendentemente dalla loro classificazione ai fini
statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato in
lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento 'Istruzione dei centri di assistenza
fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".