Legge Ordinaria n. 208 del 25/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1992, n. 54
Sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali
                    per le imprese impiantistiche
  1. Per i periodi contributivi anteriori al 1 gennaio  1991  restano
salvi  e  conservano  la loro efficacia gli importi contributivi gia'
fiscalizzati   nei   confronti   dei   dipendenti    delle    imprese
impiantistiche  di  cui  all'articolo  2-  bis  del  decreto-legge 19
gennaio 1991, n. 18, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  20
marzo  1991,  n.  89,  nella  misura  prevista a favore delle aziende
manifatturiere dalle norme allora vigenti.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura della disposizione di legge alla quale  e'  operato
          il  rinvio  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2-  bis  del  D.L.  n.  18/1991
          (Disposizioni  in  materia  di  fiscalizzazione degli oneri
          sociali e di sgravi contributivi) e' il seguente: "2-bis. -
          1. L'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  20
          gennaio  1990,  n.  3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 marzo 1990, n. 52, si  applica,  a  decorrere  dal
          periodo  di  paga in corso al 1 gennaio 1991, ai dipendenti
          delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che
          applicano i contratti  collettivi  nazionali  di  categoria
          indipendentemente   dalla   loro  classificazione  ai  fini
          statistici o previdenziali. Al relativo onere, valutato  in
          lire  50  miliardi  per  l'anno  1991, si provvede mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del  bilancio  triennale  1991-1993, al capitolo 6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno     1991,    all'uopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  'Istruzione  dei  centri  di   assistenza
          fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)