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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane
e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di
massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci, a
contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la
mobilita' e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei benefici
previsti dalla presente legge le citta' metropolitane, nonche' i
comuni individuati, su proposta delle regioni interessate, dal
Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il
Ministro dei trasporti, sulla base delle indicazioni del piano
generale dei trasporti e, ove esistenti ed aggiornati, dei piani
regionali dei trasporti.
2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al comma 1
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro per
i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.