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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di
iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia
di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero
degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la
collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica,
formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo
di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle
risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici
del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo,
secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (CSCE).
2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi
nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla
Comunita' economica europea e dalle altre organizzazioni
internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari
altresi' gli interventi individuati nell'ambito del programma di
collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'"Iniziativa
Esagonale" nonche' i programmi esecutivi in sede di collaborazione
interregionale multilaterale.
3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del
tesoro, nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio
con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta
interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica
estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della
sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione
con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi
all'approvazione di un programma organico di collaborazione da
attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate
in sede multilaterale.
4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli
indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:
a) determina la ripartizione di massima delle disponibilita'
finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare
riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;
b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari
esteri ai sensi del comma 5.
5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una
relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro,
contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione
delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta
delle priorita' e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di
intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri
interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni
internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere
corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei
programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari
nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti
commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in
occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.
6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli
indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera
direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE), ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della
legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario
degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 3,
comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte
dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' ai sensi
della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e
dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.