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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti accordi internazionali:
a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno
Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 9
luglio 1987;
b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e seguito
dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunita', fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;
c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a
seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.