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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni finanziarie
1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone
terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della
Calabria e' regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico
delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con
decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed inte-
grate dalla presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente
legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire
1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno
1994, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da
ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali
interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede
mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400
miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900
miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la
continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali
interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilita'
complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del
riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti
pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato
testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.
4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3,
sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi
per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.
5. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui,
secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla
loro approvazione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel
triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993
e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento:
"Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento
mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.