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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 546, come sostituito dall'articolo 15 della legge 11 novembre
1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della legge
1 dicembre 1986, n. 879, cosi' come prorogate ed estese
dall'articolo 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono
ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 546/1977
(Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia
Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel
1976), cosi' come modificato dall'art. 15 della legge n.
828/1982 e dagli articoli 15 e 19 della legge n. 879/1986,
e' il seguente:
"Art. 4. - Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del
D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del D.L.
18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda
necessario procedere nella ricomposizione particellare
delle proprieta' fondiarie per l'attuazione unitaria di
comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati
di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a
tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni
previste dal presente articolo e dalla legge regionale.
Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio,
un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono
disposte le permute e le compensazioni di superficie e di
volume strettamente necessarie alla formazione di lotti
edificabili.
Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei
proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando
precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano
l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli
stessi con le modalita' previste dalla legge regionale.
Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del
comparto un numero di unita' immobiliari corrispondente a
quello dei precedenti proprietari, il comune assicura
l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di
zona in vigore o da adottare per le necessita' della
ricostruzione.
La legge regionale indica i termini per la formazione
degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica
al comune, le modalita' relative al deposito del piano e
della graduatoria dei proprietari di cui ai commi
precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e
di approvazione definitiva, le forme di pubblicita'
inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai
proprietari emigrati o assenti, le modalita' di
comunicazione agli interessati nonche' le modalita' ed i
termini per le osservazioni e le opposizioni.
Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono
approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e,
in conformita' allo stesso ed alla graduatoria,
l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento
coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La
deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri
immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni
conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, e'
consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del
piano di ricomposizione.
Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'art. 853 del codice civile.
Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non
provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero
dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli
nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il
comune procede alla espropriazione.
Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari,
ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi
all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi, si applicano le esenzioni di cui all'art. 32 del
decreto-legge 13 maggio 1976 n. 227, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli
eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo
all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore
sugli immobili.
Le controversie relative all'applicazione delle norme di
cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva
alla competenza del tribunale amministrativo regionale.
Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno
dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici
di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo, puo'
disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito
di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' di
espropriazione del bene, da calcolare in relazione al
provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare,
nonche' le modalita' ed i termini del deposito.
Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga
il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di
fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.
Le norme di cui al presente articolo si applicano fino
al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del
tribunale amministrativo regionale".