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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Sanita').
1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della
migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita'
distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con
riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i
cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei
limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in
materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, sulla base del
principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche
attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere
proporzionale entro un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni
contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei
servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalita'
personalizzate di fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale,
attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in
materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria
e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e
strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo
provvede direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie
locali come aziende infraregionali con personalita' giuridica,
articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e
prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui
membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito
registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica
delle attivita', l'esame del bilancio di previsione e del conto
consuntivo con la remissione alla regione delle relative
osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attivita'
per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di
indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco
o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle
circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale,
che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di
comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa,
e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia
autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il
Ministero della sanita' ed e' assunto con contratto di diritto
privato a termine; e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da
un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi,
assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un consiglio dei
sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari
laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e
dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano e'
istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e
riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione
stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un
aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle
specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti
al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria
uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarita' della
categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, espressi per le attivita' rivolte agli individui in
termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il
parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e
alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in
coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che
vengono trasferite alle regioni e ella province autonome, entro il 30
giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui
rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le
funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto
superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette
norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle
regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento
al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari
per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli
uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da
ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le
province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari
con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo
restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento
entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale,
variando in aumento entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei
tributi regionali vigenti; stabilire le modalita' ed i termini per la
riscossione dei prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni
sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di
incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di
valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni,
da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualita' ed
economicita', che consentano forme di assistenza differenziata per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore
assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano
individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza
differenziata di cui alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici
universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati
a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali
attribuire personalita' giuridica e autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri
presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa gestione sia
informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei
preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni
effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il
potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione
dei lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio sanitario
nazionale ed universita' sulla base di principi che, nel rispetto
delle attribuzioni proprie dell'universita' regolino l'apporto
all'attivita' assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le
modalita' stabilite dalla programmazione regionale in analogia con
quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture
ospedaliere; nell'ambito di tali modalita' va peraltro regolamentato
il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed universita' per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le
specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli
ospedali dotati di personalita' giuridica e di autonomia
organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare gia' di
proprieta' dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla
data di entrata in vigore della presente legge fa parte del
patrimonio dei comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente
sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2 della
presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali
secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni
organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di
rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si
perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando il livello
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per
le altre professionalita' sanitarie, quale incarico da conferire a
dipendenti forniti di nuova, specifica idoneita' nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le
modalita' di accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del
personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e
terapeutici, e la regolamentazione delle attivita' di tirocinio e
formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei
confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e
l'attivita' degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo
modalita' di partecipazione e di verifica nella programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano
salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da
parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei
presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di
coordinamento tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali,
nonche' di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni,
province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero
dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita' sanitarie locali,
cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria in riferimento alla
sanita' animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di
origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attivita'
di ricerca di biomedica finalizzata, alle attivita' di ricerca di
istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa
vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi nazionali
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale
o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero
della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure
attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome,
prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di
adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanita', disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi
in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o
provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province
autonome, entro il 1 gennaio 1993, del sistema di lettura ottica
delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalita' previste
dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le
apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della
sanita', sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale
parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo
4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti
l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove
specialita' che rappresentino modifiche di confezione o di
composizione o di forma o di dosaggio di specialita' gia' presenti
nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo
terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permamenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla
data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3,
potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 32 della Costituzione:
"Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana".
- L'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria
1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di
tutti i settori, pubblici e privati, dovuti dai datori di
lavoro e dai lavoratori dipendenti, nonche' di quello
dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attivita'
commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai
liberi professionisti, dai cittadini non mutuati e dai
cittadini stranieri. Il medesimo articolo fissa inoltre la
misura del contributo per fruire delle indennita'
economiche di maternita' e di malattia.
- La legge n. 142/1990 reca l'ordinamento delle
autonomie locali.
- Il D.Lgs. n. 88/1992 reca: "Attuazione della direttiva
n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
Si trascrive il testo del relativo art. 1:
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E'
istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il
registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore contabile".
- Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli
articoli, il testo delle disposizioni della legge n.
833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale)
alle quali il presente articolo fa rinvio:
"Art. 16 (Servizi veterinari). - La legge regionale
stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a
livello regionale nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria
locale o in un ambito territoriale piu' ampio, tenendo
conto della distribuzione e delle attitudini produttive del
patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della
dislocazione e del potenziale degli impianti di
macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni
e degli altri prodotti di origine animale, della produzione
dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della
zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della
vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge
regionale individua anche le relative strutture multizonali
e ne regola il funzionamento ai sensi dell'art. 18".
"Art. 20 (Attivita' di prevenzione). - Le attivita' di
prevenzione comprendono:
a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo
dei fattori di nocivita', di pericolosita' e di
deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al
fine di garantire il rispetto dei limiti massimi
inderogabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4, nonche'
al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
dell'art. 27; i predetti compiti sono realizzati anche
mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi
di protezione prodotti, installati o utilizzati nel
territorio dell'unita' sanitaria locale in attuazione delle
funzioni definite dall'art. 14;
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione
della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro e
di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli
organi del decentramento comunale, ai fini anche di una
corretta gestione degli strumenti informativi di cui al
successivo art. 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idoee all'eliminazione
dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di
vita e di lavoro, in applicazione delle norme di legge
vigenti in materia, e l'esercizio delle attivita' delegate
ai sensi del primo comma, lettere a), b), c) d) ed e)
dell'art. 7;
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo
per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo
produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i
possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli aventi morbosi, attraverso
l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalita' previste delle
leggi e dai regolamenti, della compatibilita' dei piani
urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
attivita' produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di
difesa della salute della popolazione dei lavoratori
interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per
l'attivita' di prevenzione le unita' sanitarie locali,
garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma
la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli
operatori sia dei propri servizi di igiene, sia dei presidi
specialistici multizonali di cui al successivo art. 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze
tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi,
cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti
di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la
salute e l'integrita' fisica dei lavoratori, connesse alla
particolarita' del lavoro e non previste da specifiche
norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze
verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali
ed il datore di lavoro, secondo le modalita' previste dai
contratti o accordi collettivi applicati nell'unita'
produttiva".
"Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). -
In relazione agli standards fissati in sede nazionale,
all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza
1 gennaio 1980, i compiti attualmente svolti
dall'ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di
igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori,
in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori e la
salvaguardia dell'ambiente le unita' sanitarie locali
organizzano propri servizi di igiene ambientale e di
medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non
esistano, presidi all'interno delle unita' produttive.
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma
dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su
proposta del presidente della regione, quali addetti ai
servizi di ciascuna unita' sanitaria locale, nonche' ai
presidi e servizi di cui al successivo art. 22 assumano ai
sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e
di controllo da essi esercitate relativamente
all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del
lavoro.
Al personale di cui al comma precedente e' esteso il
potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro
dell'art. 8, secondo comma, nonche' la facolta' di diffida
prevista dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, e'
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che
decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
Il presidente della giunta puo' sospendere l'esecuzione
dell'atto impugnativo".
"Art. 22 (Presidi e servizi multizonali di prevenzione).
- La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla
consistenza degli impianti industriali ed alle peculiarita'
dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
domicilio:
a) individua le unita' sanitarie locali in cui sono
istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e
la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e
interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con
i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina del
lavoro di ciascuna unita' sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma
precedente sono gestiti dall'unita' sanitaria locale nel
cui territorio sono ubicati, secondo le modalita' di cui
all'art. 18".
"Art. 37 (Delega per la disciplina dell'assistenza
sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune
di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il
Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979,
su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i
Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza
sociale, uno o piu' decreti aventi valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i
princi'pi generali della presente legge e con l'osservanza
dei seguenti criteri direttivi:
a) dovra' essere assicurata attraverso forme di
assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei
lavoratori e dei lori familiari aventi diritto, ivi
compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri,
per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla
prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali soggetti
non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita'
di cui al secondo comma dell'art. 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e proce-
dure, anche attraverso convenzioni dirette, per
l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di
enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai
contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni
scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di
enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per
disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia per gli
interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal
secondo comma dell'art. 3, non possono essere erogati
dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il comune, a
causa della sua eccezionale collocazione geografica.
--
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza
stessa in virtu' di trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti
dall'Italia, nonche' in attuazione della legge 2 maggio
1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il Governo e'
delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri della marina
mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto
avente valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale
navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i
princi'pi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle
condizioni specifiche di detto personale".
"Art. 51 (come modificato dall'art. 6 della legge 7
agosto 1982, n. 526, e dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1985, n. 595) (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e'
annualmente determinato con la legge di cui al successivo
art. 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in
distinti capitoli della parte corrente e della parte in
conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati
di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del
Ministro del bilancio e della progammazione economica.
Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono
ripartite con delibera del Comitato inteministeriale per la
programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni,
comprese quelle a statuto speciale, su proposta del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei
piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici
e di standards distintamente definiti per la spesa corrente
e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards
devono tendere a garantire i livelli di prestazioni
sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo
comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale, eliminando progressivamente le differenze
strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la
ripartizione della spesa in conto capitale si applica
quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi
sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7
della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro
ed il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, ciascuno per la parte di sua competenza,
trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi
del presente articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della
sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di
cui al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui
al precedente comma vengono trasferite alla regione in
misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio
precedente.
Le regioni, sulla base di parametri numerici da
determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed
intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
provvedono a ripartire tra le unita' sanitarie locali la
quota loro assegnata per il finanziamento delle spese
correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per
cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono
garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi
nell'intero territorio regionale. Per il riparto della
quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in
conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle
indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale, all'inizio di ciascun
trimestre, e' trasferita alle unita' sanitarie locali,
tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la
quota ad essi spettante secondo il piano sanitario
regionale.
Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di
direzione dell'unita' sanitaria locale sono responsabili in
solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza
alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non
siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale
da collegare a fattori straordinari di morbilita' accertati
dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la
riserva di cui al quarto comma".
- Il comma 4 dell'art. 4 della legge n. 412/1991
(Disposizioni in materia di finanza pubblica) in merito
alle commissioni professionali di verifica previste dal
contratto di lavoro e dalle convenzioni, incarica le
regioni di attivare le predette commissioni, ferma restando
la responsabilita' delle medesime regioni per la mancata
attivazione. Relativamente all'ammissione nel prontuario
terapeutico nazionale di nuove specialita' lo stesso comma
4 cosi' dispone: "Nel 1992 non si da' luogo all'ammissione
nel prontuario di nuove specialita' che rappresentino
modifiche di confezione o di composizione o di forma o di
dosaggio di specialita' gia' presenti nel prontuario e che
comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico".