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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993,
norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale
ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, sulla base dei princi'pi e criteri
direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".
2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il
decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore
il 3 gennaio 1995".
3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10;
11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire
dal 3 gennaio 1994".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 36 e 37 della legge n.
374/1991 e' il seguente:
"Art. 36. (Competenza in materia penale del giudice di
pace). - 1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza
per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena
della multa, anche in alternativa alla pena della
reclusione, purche' tali reati siano previsti da norme che
non presentino particolari difficolta' interpretative e non
diano luogo, di regola, a particolari problemi di
valutazione della prova in sede di accertamento
giudiziale".
"Art. 37. (Procedimento penale innanzi al giudice di
pace). - 1. Al procedimento penale innanzi al giudice di
pace si applicano i criteri e i princi'pi di cui all'art.
2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81,
con le massime semplificazioni rese necessarie dalla
particolare competenza dello stesso giudice.
2. Si applica la procedura prevista dall'art. 8 della
legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per
l'espressione del parere sono ridotti alla meta'".
- Il testo dell'art. 38 della legge n. 374/1991,
sostituito dal comma 2, era il seguente:
"Art. 38. (Entrata in vigore del decreto legislativo). -
1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 35
entra in vigore il 1 gennaio 1994".
- Il testo dell'art. 49 della legge n. 374/1991,
sostituito dal comma 3, era il seguente:
"Art. 49. (Entrata in vigore ed efficacia di singole
disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3,
commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da
43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993".