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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie
relative al mercato interno
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992,
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per
il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari
regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente
legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di
trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per
materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione
parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i
decreti sono comunque emanati.