Legge Ordinaria n. 505 del 23/12/1992 Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1992, n. 305
Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamita' naturali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per  far  fronte  agli  interventi  urgenti  conseguenti  alle
eccezionali avversita' atmosferiche  che  hanno  colpito  la  regione
Sicilia  nei  mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei
medesimi mesi nonche' dal 1  giugno al 15  luglio  1992,  le  regioni
Abruzzo,  Marche  e  Molise  nei  giorni  9, 10 e 11 aprile 1992 e la
regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno  1992,  e'  autorizzata  la
spesa  di  lire  145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il
1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire  4  miliardi  per  il
1994  a  carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine e'
integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.
  2. A valere sullo  stanziamento  di  cui  al  comma  1,  una  quota
complessiva  di  lire  100  miliardi  per  gli  anni  1991  e 1992 e'
destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione
dei  danni  al  regime  idraulico,  alle   infrastrutture   ed   alla
prevenzione  con  opere  di presidio, di regolazione delle acque e di
sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali  interventi,  ai  quali
provvede  con  propria  ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  il   Ministro   per   il
coordinamento  della protezione civile, sono realizzati nelle regioni
di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per  gli  anni
1991  e  1992, nonche' nelle altre zone del territorio nazionale, di-
verse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano  verificate  entro
il   15  luglio  1992  analoghe  situazioni  causate  da  eccezionali
avversita' atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi  per  il
1992.
  3.  Al  fine  della  individuazione delle opere di somma urgenza da
realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro  per  il  coordinamento
della  protezione  civile  si  avvale  della  consulenza  del  Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR).
  4.  Le  regioni  indicate  al  comma  1,  anche  sulla  base  delle
segnalazioni  degli  enti  locali  interessati  ed  in armonia con le
previsioni  degli  schemi  previsionali  e   programmatici   di   cui
all'articolo  31  della  legge  18 maggio 1989, n.  183, elaborano un
programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri  indicati
in ordine di priorita':
    a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
    b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subi'ti
dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;
    c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
    d)  rimessa  in  pristino  od  esecuzione  delle  altre  opere ed
infrastrutture.
  5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei  danni
e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire
o  da  completare,  e'  trasmesso,  entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  al  Ministro   per   il
coordinamento della protezione civile.
  6.  I  finanziamenti,  al netto della quota di cui al comma 2, sono
assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei  programmi
di  cui  al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della
protezione  civile,  sentiti  i  Ministri  dei  lavori   pubblici   e
dell'ambiente,  i  quali  esprimono  il proprio avviso nel termine di
trenta giorni dalla richiesta.
  7. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1  si  provvede:
quanto  a  lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per
l'anno 1992 a carico del capitolo  7602  dello  stato  di  previsione
della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario
1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno  1991,  mediante  utilizzo
delle  disponibilita'  in  conto  residui  iscritte sul capitolo 7749
dello stato di previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  per
l'anno   1991,   all'uopo  intendendosi  corrispondentemente  ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  2,  della
legge  18  maggio  1989,  n.  183,  che  sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo  7602;
quanto  a  lire  12  miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il  medesimo  anno,  all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183, come determinata per il
medesimo anno con la tabella D della  legge  finanziaria  per  l'anno
1993;  quanto  a  lire  4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale
utilizzo della proiezione, per il medesimo anno,  dell'accantonamento
relativo  al  Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto,
ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al  capitolo  9001  dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
Le  medesime  disponibilita'  in  conto residui del capitolo 7749 non
impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.
  8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade
  (ANAS),  nell'ambito  delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,
esegue,  con  priorita'  nei territori di cui al comma 1, i lavori di
somma urgenza interessanti la viabilita' stradale.
  9. Per far fronte agli interventi  urgenti  di  competenza  statale
conseguenti  alle eccezionali avversita' atmosferiche di cui al comma
1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise  e  Lombardia,
provocando  danni  al  regime  idraulico,  alle  infrastrutture, agli
edifici pubblici e di culto, e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  20
miliardi  per  l'anno  1992,  di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di
lire 11 miliardi per l'anno 1994.
  10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20
miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire
11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a  lire  9  miliardi
per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  il  medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per
lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n.  183
del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo,  ivi  compresa  la  quota  per  il bacino pilota" e per lire 6
miliardi  l'accantonamento  "Interventi   per   l'edilizia   storico-
artistico monumentale" della rubrica "Ministero dei lavori pubblici";
quanto  a  lire  11  miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del
Fondo per la protezione civile; quanto a lire 1 miliardo  per  l'anno
1993,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro
per  il  medesimo  anno,  all'uopo  intendendosi  corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18  maggio  1989,
n.  183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della
legge finanziaria per l'anno 1993; quanto  a  lire  11  miliardi  per
l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il
medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i   beni
culturali ed ambientali.
  11.  Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti
all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile  1992,  e'
assegnato  alla regione Marche un contributo straordinario di lire 35
miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa  fronte
mediante  pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno,    all'uopo    parzialmente    utilizzando    l'accantonamento:
"Rifinanziamento della  legge  n.  183  del  1989  per  il  riassetto
organizzativo  e  funzionale  della difesa del suolo, ivi compresa la
quota per il bacino pilota".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  5,  comma  3,  della
          legge n.  225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della
          protezione  civile:    "3.  Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, ovvero, per sua  delega  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma  2, il Ministro per il coordinamento della protezione
          civile, puo'  emanare  altresi'  ordinanze  finalizzate  ad
          evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o
          a   cose.     Le  predette  ordinanze  sono  comunicate  al
          Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di
          diretta sua emanazione".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  31  della  legge  n.
          183/1989,  recante  "Norme per il riassetto organizzativo e
          funzionale della difesa del suolo":
             "Art. 31 (Schemi previsionali  e  programmatici).  -  1.
          Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sono costituite  le  Autorita'  dei
          bacini  di  rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno
          schema  previsionale  e   programmatico   ai   fini   della
          definizione   delle  linee  fondamentali  dell'assetto  del
          territorio  con  riferimento  alla difesa del suolo e della
          predisposizione  dei  piani  di  bacino,  sulla  base   dei
          necessari atti di indirizzo e coordinamento.
             2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
               a)  gli  adempimenti,  e i relativi termini, necessari
          per la costituzione delle  strutture  tecnico-operative  di
          bacino;
               b)  i  fabbisogni  cartografici  e tecnici e gli studi
          preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
               c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del
          suolo, del  territorio  e  degli  abitati  e  la  razionale
          utilizzazione  delle  acque, ai sensi della presente legge,
          dando   priorita'   in   base    ai    criteri    integrati
          dell'incolumita'  delle  popolazioni e del danno incombente
          nonche' dell'organica sistemazione;
               d)  le  modalita'  di  attuazione   e   i   tempi   di
          realizzazione degli interventi;
               e) i fabbisogni finanziari.
             3.  Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati
          provvisoriamente, ove necessario, gli  ambiti  territoriali
          adottano,   ove   occorra,   d'intesa,   schemi   con  pari
          indicazioni per i restanti bacini.
             4. Gli schemi sono  trasmessi  entro  centoventi  giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge al
          Comitato dei Ministri di cui all'art.  4  che,  sentito  il
          Comitato  nazionale  per  la  difesa  del suolo, propone al
          Consiglio  dei   Ministri   la   ripartizione   dei   fondi
          disponibili  per  il  triennio  1989-1991,  da adottare con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
             5. Per l'attuazione degli  schemi  di  cui  al  presente
          articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di
          cui  almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno,
          dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
             6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e
          dell'asta media del fiume Arno  e'  concesso  alla  regione
          Toscana,  a valere sulla quota riservata di cui al comma 5,
          un contributo straordinario, immediatamente  erogabile,  di
          lire 120 miliardi".
             -  L'art.  33, comma 2, della medesima legge n. 183/1989
          e' riportato in nota all'art. 4.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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