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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle
eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito la regione
Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991, la regione Toscana nei
medesimi mesi nonche' dal 1 giugno al 15 luglio 1992, le regioni
Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 e la
regione Lombardia nei giorni 1 e 2 giugno 1992, e' autorizzata la
spesa di lire 145 miliardi per il 1991, di lire 75 miliardi per il
1992, di lire 12 miliardi per il 1993 e di lire 4 miliardi per il
1994 a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine e'
integrato per i medesimi anni dei corrispondenti importi.
2. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1, una quota
complessiva di lire 100 miliardi per gli anni 1991 e 1992 e'
destinata ad interventi di somma urgenza finalizzati alla riparazione
dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture ed alla
prevenzione con opere di presidio, di regolazione delle acque e di
sistemazione dei dissesti idrogeologici. Tali interventi, ai quali
provvede con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, sono realizzati nelle regioni
di cui al comma 1, entro il limite di lire 70 miliardi per gli anni
1991 e 1992, nonche' nelle altre zone del territorio nazionale, di-
verse da quelle di cui al comma 1, in cui si siano verificate entro
il 15 luglio 1992 analoghe situazioni causate da eccezionali
avversita' atmosferiche, entro il limite di lire 30 miliardi per il
1992.
3. Al fine della individuazione delle opere di somma urgenza da
realizzarsi ai sensi del comma 2, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile si avvale della consulenza del Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR).
4. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle
segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le
previsioni degli schemi previsionali e programmatici di cui
all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano un
programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati
in ordine di priorita':
a) eliminazione delle situazioni di pericolo;
b) concessione di contributi per la riparazione dei danni subi'ti
dalle abitazioni private e dalle cose di privati cittadini;
c) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;
d) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed
infrastrutture.
5. Il programma di cui al comma 4, corredato dalle stime dei danni
e da un quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire
o da completare, e' trasmesso, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al Ministro per il
coordinamento della protezione civile.
6. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono
assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi
di cui al comma 4, da parte del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e
dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di
trenta giorni dalla richiesta.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
quanto a lire 120 miliardi per l'anno 1991 e a lire 75 miliardi per
l'anno 1992 a carico del capitolo 7602 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario
1992; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1991, mediante utilizzo
delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 7749
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto capitolo 7602;
quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il
medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno
1993; quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale
utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dell'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali, iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
Le medesime disponibilita' in conto residui del capitolo 7749 non
impegnate negli anni 1991 e 1992 possono esserlo nell'anno 1993.
8. L'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS), nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio,
esegue, con priorita' nei territori di cui al comma 1, i lavori di
somma urgenza interessanti la viabilita' stradale.
9. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza statale
conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche di cui al comma
1 che hanno colpito le regioni Abruzzo, Marche, Molise e Lombardia,
provocando danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli
edifici pubblici e di culto, e' autorizzata la spesa di lire 20
miliardi per l'anno 1992, di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di
lire 11 miliardi per l'anno 1994.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a lire 20
miliardi per l'anno 1992, a lire 1 miliardo per l'anno 1993 ed a lire
11 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 9 miliardi
per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando per
lire 3 miliardi l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183
del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota" e per lire 6
miliardi l'accantonamento "Interventi per l'edilizia storico-
artistico monumentale" della rubrica "Ministero dei lavori pubblici";
quanto a lire 11 miliardi per il medesimo anno 1992, a carico del
Fondo per la protezione civile; quanto a lire 1 miliardo per l'anno
1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della
legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 11 miliardi per
l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
culturali ed ambientali.
11. Per provvedere alla realizzazione degli interventi conseguenti
all'esondazione del fiume Tronto, verificatasi nell'aprile 1992, e'
assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 35
miliardi. All'onere di lire 35 miliardi per l'anno 1992 si fa fronte
mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento:
"Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la
quota per il bacino pilota".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 3, della
legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile: "3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1,
comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o
a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al
Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di
diretta sua emanazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 31 della legge n.
183/1989, recante "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo":
"Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1.
Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorita' dei
bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno
schema previsionale e programmatico ai fini della
definizione delle linee fondamentali dell'assetto del
territorio con riferimento alla difesa del suolo e della
predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei
necessari atti di indirizzo e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari
per la costituzione delle strutture tecnico-operative di
bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi
preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del
suolo, del territorio e degli abitati e la razionale
utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge,
dando priorita' in base ai criteri integrati
dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente
nonche' dell'organica sistemazione;
d) le modalita' di attuazione e i tempi di
realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati
provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali
adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari
indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge al
Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al
Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi
disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente
articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di
cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno,
dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e
dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione
Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5,
un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di
lire 120 miliardi".
- L'art. 33, comma 2, della medesima legge n. 183/1989
e' riportato in nota all'art. 4.