Legge Ordinaria n. 67 del 10/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 11 febbraio 1992, n. 34
Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le associazioni di promozione sociale di  cui  all'articolo  115
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,
come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18  agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  ottobre
1978, n. 641, godono di un contributo per le attivita' di  promozione
sociale  svolte  in  ottemperanza  agli  articoli  3   e   38   della
Costituzione. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  115  del  D.P.R.  n.  616/1977,
          relativo all'attuazione della  delega  di  cui  all'art.  1
          della   legge  22  luglio  1975,  n.  382,  in  materia  di
          trasferimento e di delega di funzioni statali alle  regioni
          a   statuto  ordinario,  cosi'  come  modificato  dall'art.
          1-undecies del D.L. n. 481/1978, e' il seguente:
             "Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti  di
          cui  all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale,
          che  abbiano  una  struttura  associativa,   continuano   a
          sussistere  come  enti  morali  assumendo  la  personalita'
          giuridica di diritto privato con il decreto del  Presidente
          della  Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente
          e ad essi  individualmente  relativo.  Essi  conservano  la
          titolarita'  dei  beni  necessari  allo  svolgimento  delle
          attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da  atti
          di liberalita' o contributi degli associati.
             Alla  individuazione  dei  beni di cui sopra si provvede
          con il decreto di cui al precedente art. 113.
             Il  decreto  di  cui  al   presente   articolo   dispone
          l'erogazione  sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per
          il  sostegno  dell'attivita'  associativa   delle   persone
          giuridiche   private   costituite  ai  sensi  del  presente
          articolo; tale contributo,  per  l'anno  1979,  non  potra'
          comunque  superare  il 50 per cento di quello erogato dallo
          Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
          per l'ANMIL nell'articolo  1-decies  del  decreto-legge  18
          agosto  1978,  n.  481,  come  modificato  dalla  legge  di
          conversione.
             In  ogni  caso  a  fare  tempo dal 31 dicembre 1979 sono
          abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
          salari,   stipendi,   retribuzioni,   pensioni,    rendite,
          prestazioni  previdenziali  in  genere, compensi od assegni
          continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore  degli
          enti di cui al primo comma.
             A partire dal 1› gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
          all'ultimo   comma  hanno  diritto  di  percepire  mediante
          ritenuta sulle pensioni assegni  e  rendite  erogati  dallo
          Stato  o  da  enti  pubblici  previdenziali,  i  contributi
          associativi  che  i  titolari  delle  suddette  prestazioni
          intendono  loro  versare  mediante  delega in forma libera.
          Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e  gli  enti
          pubblici   interessati   stabiliscono   mediante   apposite
          convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di  cui
          al  primo  e  ultimo  comma, le modalita' della riscossione
          delle ritenute di cui al presente comma.
             Dal 1› gennaio 1980 lo Stato, per sostenere  l'attivita'
          di  promozione  sociale  e  di  tutela degli associati, con
          apposite   leggi   potra'   assegnare    contributi    alle
          associazioni  nazionali che statutariamente e concretamente
          dimostreranno di perseguire fini socialmente  e  moralmente
          rilevanti".
             -  Il  testo degli articoli 3 e 38 della Costituzione e'
          il seguente:
             "Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
          e sono eguali davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di
          sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione, di opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
             E' compito della Repubblica rimuovere  gli  ostacoli  di
          ordine  economico  e  sociale,  che,  limitando di fatto la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno   sviluppo   della   persona   umana   e  l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese".
             "Art.   38.   -  Ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e
          sprovvisto dei mezzi necessari per  vivere  ha  diritto  al
          mantenimento e all'assistenza sociale.
             I  lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati mezzi adeguati alle loro  esigenze  di  vita  in
          caso  di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e vecchiaia,
          disoccupazione involontaria.
             Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
          all'avviamento professionale.
             Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
          ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
             L'assistenza privata e' libera".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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