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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 115
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto
1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1978, n. 641, godono di un contributo per le attivita' di promozione
sociale svolte in ottemperanza agli articoli 3 e 38 della
Costituzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977,
relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di
trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni
a statuto ordinario, cosi' come modificato dall'art.
1-undecies del D.L. n. 481/1978, e' il seguente:
"Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di
cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale,
che abbiano una struttura associativa, continuano a
sussistere come enti morali assumendo la personalita'
giuridica di diritto privato con il decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo precedente
e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la
titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle
attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da atti
di liberalita' o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede
con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone
l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per
il sostegno dell'attivita' associativa delle persone
giuridiche private costituite ai sensi del presente
articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potra'
comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo
Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
per l'ANMIL nell'articolo 1-decies del decreto-legge 18
agosto 1978, n. 481, come modificato dalla legge di
conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono
abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite,
prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni
continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli
enti di cui al primo comma.
A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante
ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo
Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi
associativi che i titolari delle suddette prestazioni
intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
pubblici interessati stabiliscono mediante apposite
convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui
al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione
delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita'
di promozione sociale e di tutela degli associati, con
apposite leggi potra' assegnare contributi alle
associazioni nazionali che statutariamente e concretamente
dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente
rilevanti".
- Il testo degli articoli 3 e 38 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese".
"Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera".