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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del
collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali
devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del
contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per
l'adempimento di cui al numero 5)".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata. Resta
invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Nota all'art. 1:
- L'art. 24 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come
modificato dall'art. 1, lettera n), della legge n. 136/1976
(Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento
elettorale), dall'art. 13, comma 1, della legge n. 53/1990
(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale), e dalla presente legge, e' cosi
formulato:
"Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non
appena scaduto il termine stabilito per la presentazione
dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato
reclamo, non appena la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti
operazioni:
1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla
presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma
dell'art. 20, appositamente convocati, il numero d'ordine
da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi
contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e
sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine
risultato dal sorteggio;
2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna
lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
3) comunica ai delegati di lista le definitive
determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del
capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi
contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede
di votazione con i colori del contrassegno depositato
presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per
la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui
al numero 5);
5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo
del collegio, alla stampa delle liste con relativo
contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla
trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per
la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi
pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data
delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono
essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici
elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e
le altre per l'affissione nella sala della votazione".