Legge Ordinaria n. 93 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1992, n. 38
Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
              Inquadramento dell'attivita' fonografica 
  1. I fonogrammi  anche  musicali  registrati  su  disco,  nastro  e
supporti  analoghi,  quali   strumenti   di   diffusione   culturale,
costituiscono beni di interesse nazionale. 
  2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali  e
come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle
proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie  e  piccole  imprese
industriali. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)