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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Inquadramento dell'attivita' fonografica
1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e
supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale,
costituiscono beni di interesse nazionale.
2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e
come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle
proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese
industriali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.