Legge Ordinaria n. 103 del 05/04/1993 Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1993, n. 83
Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata  nel  periodo 1994-1995 la spesa complessiva di
lire 40 miliardi di cui lire 37 miliardi per il  completamento  degli
interventi   sul   patrimonio   culturale  ricadente  nel  territorio
dell'antico ducato del Montefeltro (in particolare, Urbino, Gubbio  e
Senigallia)  e  lire  3 miliardi per gli interventi di conservazione,
restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa  Casa
di  Loreto.  I  predetti  fondi affluiscono agli ordinari capitoli di
spesa dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali  e
ambientali.
  2.  Le  proposte  degli  interventi,  presentate  dagli enti locali
interessati e dalle competenti  soprintendenze,  sono  esaminate  dal
comitato  regionale  per  i  beni culturali e ambientali delle Marche
previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre  1975,  n.  805.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali  sulla  base  delle  proposte  coordinate  dal  competente
Ufficio centrale, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano degli interventi
da realizzare.
                              __________________
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  35  del  D.P.R.  n.  805/1975
          (Organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali) e' il seguente:
             "Art. 35. - In ogni capoluogo di regione e' istituito un
          comitato  regionale  per i beni culturali composto dai capi
          degli uffici che costituiscono la conferenza  regionale  di
          cui   all'art.   32   e   da   un  numero  pari  di  membri
          rappresentanti della regione e da questa eletti o  nominati
          secondo   propri  provvedimenti.  Il  comitato  elegge  nel
          proprio seno il presidente e un vice presidente.
             Il comitato ha funzioni:
              a) di collegamento informativo e conoscitivo permanente
          tra lo Stato e la regione;
              b) di coordinamento delle iniziative e delle  attivita'
          esecutive  dello  Stato e della regione mediante lo scambio
          di  informazioni  reciproche,   le   predeterminazione   di
          programmi  annuali  e pluriennali delle iniziative comuni e
          delle iniziative dello Stato, della regione  e  degli  enti
          infraregionali,  da sottoporre, quando investano problemi o
          soluzioni di particolare impegno,  al  Consiglio  nazionale
          dei beni culturali e ambientali;
              c)   di   promozione   e  di  proposta  di  interventi,
          amministrativi e tecnici, da  parte  dello  Stato  e  della
          regione.
             Ai   fini   dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
          precedente comma il comitato assume  le  opportune  intese,
          per quanto concerne le attivita' di competenza dello Stato,
          con il commissario del Governo.
             Il  comitato  puo'  chiamare  a partecipare alle proprie
          riunioni  amministratori  ed  esperti.   Le   funzioni   di
          segreteria   sono  assicurate  dall'ufficio  amministrativo
          avente sede nel capoluogo di regione che sara' indicato con
          decreto del Ministro".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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