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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la
parola: "evidente" e' soppressa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
____________
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 425 del codice di
procedura penale, come sopra modificato:
"Art. 425 (Sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se
sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve
essere proseguita, se il fatto non e' previsto dalla legge
come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile
o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la
causa nel dispositivo.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 537".