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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione
universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso
per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola
elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di
accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e della
specifica capacita' didattica in relazione alla fascia di eta' e alle
conseguenti capacita' di apprendimento dei discenti. Detta prova e'
integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a
sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la
votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che
nella prova orale del concorso.
2. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli
specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in
aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge
20 maggio 1982, n. 270.
3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio
decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonche', sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi,
il punteggio minimo necessario per il superamento della prova
facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di
cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce
specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature
straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due
esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il
decreto predetto.
4. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano
superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel
conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono
all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro
della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri
e le modalita' per l'attuazione del presente comma.
5. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento
nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di
specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere,
conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue
straniere oggetto di insegnamento, individuate nel decreto
applicativo dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148,
recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 341/1990 (Riforma
degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
"Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. Il corso di laurea si
svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a
quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire
agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello
superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due
indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato. I concorsi hano funzione abilitante. Ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i
professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
le necessarie competenze sono disponibili.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del
Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di
laurea e ne sono precisati modalita' e contenuti, comprese
le attivita' di tirocinio didattico. I Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione
di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n.
168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche
del corso di laurea stesso e della scuola di
specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della
presente legge.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al
comma 3 contiene altresi' norme per la formazione degli
insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla
alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli
articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite
convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle
d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, con le universita' italiane e con quelle dei
Paesi dell'area linguistica francese.
5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua
tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle
localita' ladine possono essere stipulate dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-
Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, con le universita' italiane, con quelle dei
Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le
medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di
grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli
altri Ministri interessati, sono individuati i profili
professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune
integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e'
titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti
attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico
impiego per le quali il diploma di laurea costituisce
titolo per l'accesso.
7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a
partire dall'anno accademico successivo a quello di
emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di
cui al comma 3.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita'
per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con
riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna
ed elementare in servizio.
- Il testo dell'art. 2, sesto comma, della legge n.
270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente)
e' il seguente: "Le commissioni giudicatrici dispongono di
100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o
pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli".
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 148/1990 (Riforma
dell'ordinamento della scuola elementare) e' il seguente:
"Art. 10 (Insegnamento di una lingua straniera). - 1.
Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di una
lingua straniera.
2. Le modalita' per l'introduzione generalizzata
dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la
scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e
la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli
stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di
quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5, sono definiti con
apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione e previo parere delle competenti
commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni leg-
islative speciali, l'insegnamento di piu' lingue e'
obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua
straniera puo' essere disposto previa intesa con gli enti
locali competenti".