Legge Ordinaria n. 114 del 09/04/1993 Pubblicata nella G.U. del 20 aprile 1993, n. 91
Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. In attesa dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  3
della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in materia di formazione
universitaria degli insegnanti della scuola elementare,  il  concorso
per  esami  e  titoli  per  l'accesso  all'insegnamento  nella scuola
elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di
accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere e  della
specifica capacita' didattica in relazione alla fascia di eta' e alle
conseguenti  capacita'  di apprendimento dei discenti. Detta prova e'
integrata da una valutazione di  titoli  specifici.  Sono  ammessi  a
sostenere  la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la
votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che
nella prova orale del concorso.
  2.  Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  e  dei  titoli
specifici  le  commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in
aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della  legge
20 maggio 1982, n. 270.
  3.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione determina, con proprio
decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonche', sentito  il
Consiglio  nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi,
il  punteggio  minimo  necessario  per  il  superamento  della  prova
facoltativa  ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di
cui al comma 2 tra prova d'esame e  titoli.  Il  decreto  attribuisce
specifica  rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature
straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno  due
esami  in  una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il
decreto predetto.
  4. I candidati inclusi nella graduatoria  di  merito,  che  abbiano
superato  la  prova  facoltativa,  hanno  titolo  alla precedenza nel
conferimento delle supplenze sui  posti  i  cui  titolari  provvedono
all'insegnamento  di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro
della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri
e le modalita' per l'attuazione del presente comma.
  5. Nei concorsi per  soli  titoli  per  l'accesso  all'insegnamento
nella scuola elementare e' prevista l'attribuzione di un punteggio di
specifica  rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere,
conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue
straniere  oggetto   di   insegnamento,   individuate   nel   decreto
applicativo  dell'articolo  10  della  legge  5  giugno 1990, n. 148,
recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 3 della legge n. 341/1990 (Riforma
          degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
             "Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. Il corso di laurea  si
          svolge  nelle  facolta',  ha  una  durata  non  inferiore a
          quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire
          agli studenti adeguate conoscenze  di  metodi  e  contenuti
          culturali,   scientifici   e   professionali   di   livello
          superiore.
             2. Uno specifico corso  di  laurea,  articolato  in  due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale  degli  insegnanti,  rispettivamente,   della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce titolo  necessario,  a  seconda  dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento  nella   scuola   materna   e   nella   scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a  posti  di
          istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
          Stato.  I  concorsi  hano  funzione  abilitante.   Ai   due
          indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
          interessati;  per  il funzionamento dei predetti corsi sono
          utilizzati  le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,   i
          professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
          le necessarie competenze sono disponibili.
             3.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio
          universitario nazionale (CUN), di concerto con il  Ministro
          della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio nazionale
          della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il  parere  del
          Consiglio  di Stato, viene definita la tabella del corso di
          laurea e ne sono precisati modalita' e contenuti,  comprese
          le   attivita'   di   tirocinio   didattico.   I   Ministri
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  della pubblica istruzione si avvalgono della commissione
          di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio  1989,  n.
          168,  integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche
          del  corso   di   laurea   stesso   e   della   scuola   di
          specializzazione  di  cui  all'art.    4,  comma  2,  della
          presente legge.
             4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui  al
          comma  3  contiene  altresi'  norme per la formazione degli
          insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla
          alle particolari situazioni  di  bilinguismo  di  cui  agli
          articoli  38,  39  e  40  dello  statuto speciale. Apposite
          convenzioni possono essere stipulate  dalla  regione  Valle
          d'Aosta,  d'intesa con i Ministeri dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica  e  della  pubblica
          istruzione, con le universita' italiane e  con  quelle  dei
          Paesi dell'area linguistica francese.
             5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua
          tedesca,  delle  scuole in lingua slovena e di quelle delle
          localita' ladine possono essere  stipulate  dalle  province
          autonome  di  Trento  e  di Bolzano e dalla regione Friuli-
          Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica  e  della  pubblica
          istruzione,  con  le  universita'  italiane, con quelle dei
          Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
             6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
          di cui al comma 3 o  con  altro  decreto  adottato  con  le
          medesime  modalita', di concerto altresi' con i Ministri di
          grazia e giustizia e per la funzione  pubblica  e  con  gli
          altri  Ministri  interessati,  sono  individuati  i profili
          professionali per i quali, salvo le eventuali  e  opportune
          integrazioni,  il  diploma  di  laurea di cui al comma 2 e'
          titolo  valido   per   l'esercizio   delle   corrispondenti
          attivita',  nonche'  le  qualifiche funzionali del pubblico
          impiego per le  quali  il  diploma  di  laurea  costituisce
          titolo per l'accesso.
             7.  I  corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a
          partire  dall'anno  accademico  successivo  a   quello   di
          emanazione  del  decreto del Presidente della Repubblica di
          cui al comma 3.
             8. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
          e  del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita'
          per il graduale passaggio al nuovo ordinamento,  anche  con
          riferimento  ai  diritti degli insegnanti di scuola materna
          ed elementare in servizio.
             - Il testo dell'art. 2,  sesto  comma,  della  legge  n.
          270/1982  (Revisione  della disciplina del reclutamento del
          personale  docente  della   scuola   materna,   elementare,
          secondaria  ed  artistica, ristrutturazione degli organici,
          adozione di misure  idonee  ad  evitare  la  formazione  di
          precariato e sistemazione del personale precario esistente)
          e'  il seguente: "Le commissioni giudicatrici dispongono di
          100 punti di cui  40  per  le  prove  scritte,  grafiche  o
          pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli".
             - Il testo dell'art. 10 della legge n. 148/1990 (Riforma
          dell'ordinamento della scuola elementare) e' il seguente:
             "Art.  10  (Insegnamento  di una lingua straniera). - 1.
          Nella scuola elementare e' impartito l'insegnamento di  una
          lingua straniera.
             2.   Le   modalita'   per  l'introduzione  generalizzata
          dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per  la
          scelta  di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e
          la definizione delle competenze e dei requisiti di cui  gli
          stessi  docenti  debbono  essere forniti ad integrazione di
          quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5, sono definiti  con
          apposito  decreto del Ministro della pubblica istruzione da
          emanarsi  entro  un  anno  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge, sentito il Consiglio nazionale  della
          pubblica   istruzione  e  previo  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari.
             3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni leg-
          islative  speciali,  l'insegnamento  di  piu'   lingue   e'
          obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua
          straniera  puo'  essere disposto previa intesa con gli enti
          locali competenti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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