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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Restano validi gli atti compiuti e le attivita' poste in essere
dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo
anno di eta' ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto-
legge 1 febbraio 1992, n. 46, e degli articoli 2, comma 2, e 3,
comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n.
275.
2. Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio
prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 46/1992, recante: "Permanenza in servizio
dei magistrati", non e' stato convertito in legge in quanto
sostituito dal D.L. n. 205/1992 (per il titolo v. nota
seguente). Si riporta il testo del relativo art. 1:
"Art. 1. - Nell'art. 5 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente:
'I magistrati sono trattenuti in servizio fino al
compimento del settantaduesimo anno di eta', purche'
comunichino il loro consenso al Consiglio superiore della
magistratura almeno sei mesi prima del compimento del
settantesimo anno'".
- I DD.LL. n. 205/1992 e n. 275/1992, recanti entrambi:
"Permanenza in servizio dei magistrati oltre il
settantesimo anno di eta'", non sono stati convertiti in
legge per decorrenza dei termini costituzionali (i
comunicati di decadenza sono stati pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 275/1992 e n.
156/1992). Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 e
del comma 1 dell'art. 3 dei suddetti DD.LL.:
D.L. n. 205/1992:
"Art. 2, comma 2. - Il Consiglio superiore provvede
alla conferma della destinazione presso l'ufficio
giudiziario ove l'interessato gia' esercita le funzioni o,
se si tratta di magistrato che esplica funzioni non
collegiali, alla destinazione presso un ufficio collegiale,
in soprannumero sui relativi organici, con decorrenza dal
settantesimo anno di eta'".
"Art. 3, comma 1. - Dopo l'art. 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' aggiunto il
seguente:
'Art. 5-bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati
titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per
il compimento del settantesimo anno di eta' sono trattenuti
in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in
possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del
settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al
Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi
prima del compimento del settantesimo anno di eta''".
D.L. n. 275/1992:
"Art. 2, comma 2. - Il Consiglio superiore provvede
alla conferma della destinazione presso l'ufficio
giudiziario ove l'interessato gia' esercita le funzioni. Se
si tratta di magistrato che esplica funzioni non
collegiali, il Consiglio superiore provvede, con la
procedura dei tramutamenti, alla destinazione presso un
ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici e
con decorrenza dal settantesimo anno di eta'".
"Art. 3, comma 1. - Dopo l'art. 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' aggiunto il
seguente:
'Art. 5-bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati
titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per
il compimento del settantesimo anno di eta' sono trattenuti
in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in
possesso del nuovo titolare e comunque per un periodo non
superiore a sei mesi a decorrere dal compimento del
settantesimo anno. Il consenso deve essere comunicato al
Consiglio superiore della magistratura almeno due mesi
prima del compimento del settantesimo anno di eta''".