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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad
emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella
universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi
comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento
dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le
modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota agli articoli 1 e 2:
- Il titolo della legge n. 121/191 reca: "Autorizzazione
al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi
concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado".