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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi
procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che
siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma
avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita
o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette
riproduzioni, e' punito con una sanzione amministrativa da lire un
milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravita',
con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.
2. Non e' considerata a fini di lucro l'utilizzazione di
riproduzioni di testi musicali per attivita' didattica, di studio e
di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attivita'
musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni
senza scopo di lucro, ne' l'utilizzazione per altre manifestazioni
pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 177, 178 e 179 e dell'ultimo
comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio), e' il seguente:
"Art. 177. - Sullo spaccio di ogni esemplare di opere
letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico
dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto
dall'editore a favore della Cassa di assistenza e di
previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto
del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per
i volumi il cui prezzo non e' superiore a lire 10, tale
diritto e' ridotto al 2 per cento.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate
delle opere suddette l'ammontare del diritto e' ridotto
alla meta'".
"Art. 178. - Ai fini della corresponsione del diritto
previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle
opere suddette destinate allo spaccio deve essere
contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore,
secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
Il diritto e' corrisposto per ogni esemplare
effettivamente venduto secondo le norme del regolamento".
"Art. 179. - La corresponsione del diritto previsto
nell'art. 177 puo' essere effettuata globalmente mediante
convenzione stipulata tra le associazioni sindacali
interessate".
"Art. 172. - (Omissis).
E' punito con l'ammenda fino a lire ottantamila chiunque
violi le norme degli articoli 177 e 178".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 633/1941 si veda la nota
al titolo.