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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e
sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a
distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o
procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i
seguenti requisiti:
a) all'avvocato o procuratore che trasmette l'atto e a quello che
lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell'articolo 83 del
codice di procedura civile, che puo' risultare anche dall'atto
trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell'articolo 83,
terzo comma, del codice di procedura civile;
b) l'atto trasmesso porti l'indicazione e la sottoscrizione
leggibile dell'avvocato o procuratore estensore e tali elementi
risultino dalla copia fotoriprodotta dell'atto medesimo. Se l'atto
trasmesso contiene, a norma dell'articolo 83 del codice di procedura
civile, la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare
dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte,
di cui sia certificata l'autografia con la sottoscrizione leggibile
dell'avvocato o procuratore che trasmette l'atto;
c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato
conforme all'atto trasmesso da parte dell'avvocato o procuratore
estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall'avvocato o
procuratore ricevente.
2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo
sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e trasmessa a
distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato o
procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se ricorrono i
requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di
altro processo sottoscritta da un avvocato o da un procuratore e
tramessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro
avvocato o procuratore, si considera conforme all'atto trasmesso se
ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 83 del codice di
procedura civile:
"Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta in
giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere
munito di procura.
La procura alle liti puo' essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale puo' essere apposta in calce o a
margine della citazione, del ricorso, del controricorso,
della comparsa di risposta, o d'intervento, del precetto, o
della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi
l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere
certificata dal difensore.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un
determinato grado del processo quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa".