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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Natura della societa' concessionaria
1. La societa' cui e' affidato mediante concessione il servizio
pubblico radiotelevisivo ha la natura di societa' per azioni; essa e'
soggetta alla disciplina delle societa' di interesse nazionale di cui
all'articolo 2461 del codice civile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 2461 del codice civile stabilisce che le
disposizioni sulle societa' per azioni si applichino anche
alle societa' per azioni d'interesse nazionale,
compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali
che stabiliscono per tali societa' una particolare
disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilita'
delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli
amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.