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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il limite di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 3
marzo 1951, n. 193, modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, e'
elevato a lire centomila.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 193/1951 (Norme
relative al servizio del Portafoglio dello Stato), come da
ultimo modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 3. Le differenze a debito o a credito di cui al
precedente art. 2 per importi sino a lire 100.000 saranno
imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi
dell'art. 544 del regolamento di contabilita' generale
dello Stato.
Saranno portate altresi' a profitti per il successivo
versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali
sopravvivenze attive dovute a variazioni di cambio sulle
valute".