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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Pubblicita' negli ascensori
1. I comuni hanno facolta' di consentire l'esposizione, all'interno
della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o
iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purche' non effettuati a
mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o
a mezzo di apparecchi sonori.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.