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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a
favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta
epizootica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DIANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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AVVERTENZA:
Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1993.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.
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