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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle
iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al
settore delle attivita' di formazione e di ricerca, inclusa la
relativa assistenza tecnica, da svolgere in Italia o all'estero,
finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del
1987.
2. Si intendono "iniziative di cooperazione", di cui all'articolo
3, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative
dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi
individuali o collegiali dopo la data di entrata in vigore della
medesima legge n. 412 del 1991. Per le iniziative le cui delibere
siano state adottate e per le quali non sia ancora intervenuta la
stipula dei relativi contratti prima della data di entrata in vigore
della citata legge n. 412 del 1991, il Ministro degli affari esteri,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, informa il Parlamento ai fini dell'espressione del parere,
entro trenta giorni, da parte delle competenti commissioni
permanenti, circa i propri indirizzi in materia, con specifico
riferimento ai criteri e alle priorita' applicati per giustificare
l'attuazione delle menzionate iniziative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il contenuto del comma 3 dell'art. 3 della legge n.
412/1991 si veda in nota all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 412/1991
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), entrata in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31
dicembre 1991, stabilisce, fra l'altro, che per
l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad
esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11
e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sia resa in tutti
i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di
aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.
- La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia, con i Paesi in via di sviluppo".
Si trascrive il testo dei relativi articoli 2, 11 e 29:
"Art. 2 (Attivita' di cooperazione). - 1. L'attivita' di
cooperazione allo sviluppo e' finanziata a titolo gratuito
e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa
puo' essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e
multibilaterale.
2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale
attivita' sono determinati su base triennale con legge
finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri
una relazione previsionale e programmatica del Ministro
contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la
ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta della
priorita' delle aree geografiche e dei singoli Paesi,
nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere
attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione
degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la
relazione previsionale e programmatica insieme alla
relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c),
dell'art. 3.
3. Nell'attivita' di cooperazione rientrano:
a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la
fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture,
attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di
sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di
carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento
delle finalita' di cui all'art. 1;
b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attivita'
e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali,
impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, nonche' nell'attivita' di cooperazione allo
sviluppo della Comunita' economica europea;
c) l'impiego di personale qualificato per compiti di
assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione
e monitoraggio dell'attivita' di cooperazione allo
sviluppo;
d) la formazione professionale e la promozione sociale
di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri
Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di
personale italiano destinato a svolgere attivita' di
cooperazione allo sviluppo;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti e
interventi ad opera di organizzazioni non governative
idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio
personale nei Paesi in via di sviluppo;
f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare
la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo
sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta
partecipazione;
g) l'adozione di programmi di riconversione agricola
per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via
di sviluppo;
h) la promozione di programmi di educazione ai temi
dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di
iniziative volte all'intensificazione degli scambi
culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con
particolare riguardo a quelli tra i giovani;
i) la realizzazione di interventi in materia di
ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento
di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di
natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in
via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e
interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i
programmi e l'azione della Comunita' europea;
m) il sostegno a programmi di informazione e
comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione
delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei
Paesi beneficiari.
4. Le attivita' di cui alle lettere a ), c ), d ), e ),
f ), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformita'
con quanto previsto dal successivo art. 5, anche
utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali.
5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali
possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art.
10. Il Comitato direzionale di cui all'art. 9, ove ne
ravvisi l'opportunita', autorizza la stipula di apposite
convenzioni con le suddette strutture pubbliche".
"Art. 11 (Interventi straordinari). - 1. Gli interventi
straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:
a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di
beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di
finanziamenti in via bilaterale;
b) l'avvio di interventi imperniati principalmente
sulla sanita' e la messa in opera delle infrastrutture di
base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario,
indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni
fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamita', da
carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di
mortalita';
c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta,
stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature
e derrate;
d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri
interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi
e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia
direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi
elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Gli interventi derivanti da calamita' o eventi
eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, il
quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone
a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per
farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di
cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge.
3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo
sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal
Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere
previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal
direttore generale per importi inferiori e non sono
sottoposte al parere preventivo del comitato direzionale
ne' al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui
all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione e'
inoltrata al comitato direzionale ed al comitato consultivo
contestualmente alla delibera.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono
affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad
apposita unita' operativa della Direzione generale".
"Art. 29 (Effetti della idoneita'). - 1. Il comitato
direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici
della presente legge - la conformita', ai criteri stabiliti
dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi
predisposti dalle organizzazioni non governative
riconosciute idonee, sentita la commissione per le
organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere
concessi contributi per lo svolgimento di attivita' di
cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al
70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che
deve essere integrato per la quota restante da forme
autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse
puo' essere altresi' affidato l'incarico di realizzare
specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno
finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo.
3. Le modalita' di concessione dei contributi e dei
finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono
stabilite con apposita delibera del comitato direzionale,
sentito il parere della commissione per le organizzazioni
non governative.
4. Le attivita' di cooperazione svolte dalle
organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali attivita' di natura non
commerciale".