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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "in uno o piu'
comuni o in una o piu' province." sono sostituite dalle seguenti: "in
uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora
abituale, o in una o piu' province.";
b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: "in un determinato
comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di
dimora abituale";
c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione
alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle
seguenti: "anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di
soggiorno";
d) all'articolo 7- bis, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone
sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a
recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di
dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure
indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci
giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.";
e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole:
"in un determinato comune".
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 (Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralita'), cosi' come
modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non
abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui
all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli
articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale, o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo'
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale".
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 1423/1956,
cosi' come da ultimo modificato dalla legge 3 agosto 1988,
n. 327, e come ulteriormente modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 5. - Qualora il tribunale disponga l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel
provvedimento sono determinate le prescrizioni che la
persona sottoposta a tale misura deve osservare.
A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si
tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere
con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi,
entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di
fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine
stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non
allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita'
medesima.
In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di
rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di
non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso
all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive,
altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che
hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu'
tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data
ora e senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne
data tempestiva notizia all'autorita' locale di pubblica
sicurezza, di non determinare e non portare armi, di non
trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case
di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.
Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che
ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa
sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
o piu' comuni, o in una o piu' province.
Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, o
del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza
preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni
chiamata di essa.
Alle persone di cui al comma precedente e' consegnata
una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad
ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza".
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 1423/1956,
cosi' come modificato dal D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, e
come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure
di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore
per l'esecuzione.
Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e
sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose,
puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu
emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha
determinato. Il provvedimento puo' essere altresi'
modificato, anche per l'applicazione del divieto o
dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita'
proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e
sicurezza pubblica.
Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di
modifica non ha effetto sospensivo".
- Il testo dell'art. 7- bis della citata legge n.
1423/1956, cosi' come modificato dalla legge 13 settembre
1982, n. 646, e come ulteriormente modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 7- bis . - Quando ricorrono gravi e comprovati
motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di
soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo
determinato fuori del comune di residenza o di dimora
abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure
indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore
ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.
La domanda dell'interessato deve essere proposta al
presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 4.
Il tribunale, dopo aver accertato la veridicita' delle
circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera
di consiglio con decreto motivato.
Nei casi di assoluta urgenza la richiesta puo' essere
presentata al presidente del tribunale competente ai sensi
dell'art. 4, il quale puo' autorizzare, anche per
fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo
non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per
il viaggio.
Il decreto previsto dai commi precedenti e' comunicato
al procuratore della Repubblica ed all'interessato che
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di
legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Del decreto e' altresi' data notizia, anche a mezzo del
telefono o del telegrafo, all'autorita' di pubblica
sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante
obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo
dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalita' e
l'itinerario del viaggio".
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 1423/1956,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 12. - La persona sottoposta all'obbligo del
soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni e'
punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da
condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per
effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato
nella durata dell'obbligo del soggiorno.
L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona
obbligata e' sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se
alla persona obbligata a soggiornare e' applicata la
liberta' vigilata, la persona stessa vi e' sottoposta dopo
la cessazione dell'obbligo del soggiorno".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 575/1965
(Disposizioni contro la mafia), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui
all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore
nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o
dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo
avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al
primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni".
- Il testo dell'art. 25-quater del D.L. n. 306/1992,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 25-quater (Soggiorno cautelare). - 1. Il
procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della
Direzione investigativa antimafia, ovvero dei servizi
centrali e interprovinciali previsti dall'art. 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, puo'
disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti
abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno
dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, del codice di
procedura penale avvalendosi delle condizioni previste
nell'art. 416- bis del codice penale od al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni indicate nel
medesimo art. 416-bis.
2. La misura di cui al comma 1 non puo' avere durata
superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito
ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano
determinato l'applicazione, la misura e' revocata dal
procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano
i presupposti, puo' richiedere nei confronti della medesima
persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Con il provvedimento che applica la misura del
soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la
persona deve osservare ed e' indicata la localita' ove la
misura stessa deve essere eseguita.
4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno
cautelare e' punito con la reclusione da uno a tre anni; e'
consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto
motivato che applica la misura del soggiorno cautelare,
l'interessato puo' proporre richiesta di riesame al giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo
ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La
richiesta puo' essere presentata o trasmessa alla
cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito
di mandato speciale. Il giudice provvede entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore
nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli
elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non
deve dichiarare l'inammissibilita', annulla o conferma il
decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del
giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato
o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per
cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o
notificazione della decisione medesima. La richiesta di
riesame e di ricorso per cassazione non sospendono
l'esecuzione del decreto".