Legge Ordinaria n. 258 del 14/07/1993 Pubblicata nella G.U. del 31 luglio 1993, n. 178
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Presidente  della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di  studi
universitari, fatta a Roma il 6 novembre 1990.
 

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