Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali).
1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e suc-
cessive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base
regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma
dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e
della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre
quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per
difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio
uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due
collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422.
Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio
universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e
uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti
espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali
sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono
attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi
di candidati concorrenti nei collegi uninominali. -
Art. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono
in un solo giorno ".
2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6
febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.