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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam-
era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale,
con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico
turno elettorale.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali
indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La
ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a
norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio
centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei
seggi e' attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali,
nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior
numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei
seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84";
b) la tabella A e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente
legge;
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che e'
circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme contenute nel
titolo VI del presente testo unico.";
d) all'articolo 3, le parole: "ai singoli Collegi" sono sostituite
dalle seguenti: "alle singole circoscrizioni";
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il voto e' un diritto di tutti i cittadini, il cui
libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di:
1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale,
da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di
ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai sensi
dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il
candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o piu' contrassegni, deve essere uguale;
2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda
recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista.
Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore
ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla
circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste
recanti piu' di un nome sono formate da candidati e candidate, in
ordine alternato".
2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della
presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal presente
articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata
al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella A allegata
alla legge 13 marzo 1980, n.70, mantenendo fisso lo spazio riservato
a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 20 agosto 1993 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.