Legge Ordinaria n. 295 del 09/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1993, n. 188
Aumento di seicento unita' nel ruolo organico del personale della magistratura.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il ruolo organico del personale  di  magistratura  e'  aumentato
complessivamente  di  seicento  unita',  da  assumere  in  data   non
anteriore al 1° gennaio 1995. 
  2. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n.  367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8,  e'
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia  e  giustizia,  da
emanarsi entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono incrementate le piante  organiche  degli  uffici
giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1. 
  4. All'articolo 124  dell'ordinamento  giudiziario,  approvato  con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: 
  "Il limite di eta' di cui al primo comma per la  partecipazione  al
concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano
conseguito l'abilitazione  alla  professione  di  procuratore  legale
entro il quarantesimo anno di eta'. 
  L'elevamento di cui al secondo  comma  non  si  cumula  con  quelli
previsti da altre disposizioni vigenti". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Il  D.L.  n.  367/1991  reca:  "Coordinamento  delle
          indagini  nei  procedimenti  per  reati   di   criminalita'
          organizzata".
             -   Il   testo   dell'art.   124  del  R.D.  n.  12/1941
          (Ordinamento giudiziario) e' il seguente:
             "Art. 124. - Al concorso per  uditore  giudiziario  sono
          ammessi  i  laureati  in  giurisprudenza che, alla data del
          bando di concorso, risultino di  eta'  non  inferiore  agli
          anni  ventuno  e non superiore ai quaranta, soddisfino alle
          condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed
          abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
             Il  limite  di  eta'  di  cui  al  primo  comma  per  la
          partecipazione  al  concorso  e'  elevato di cinque anni in
          favore di candidati che abbiano  conseguito  l'abilitazione
          alla   professione   di   procuratore   legale   entro   il
          quarantesimo anno di eta'.
             L'elevamento  di  cui al secondo comma non si cumula con
          quelli previsti da altre disposizioni vigenti.
             Si applicano le disposizioni  vigenti  per  l'elevamento
          del  limite  massimo  di  eta'  nei  casi  stabiliti  dalle
          disposizioni stesse.
             Non  sono  ammessi  al  concorso  coloro  che,  per   le
          informazioni     raccolte,     non    risultano,    secondo
          l'apprezzamento insindacabile  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,   di   moralita'   e  condotta  incensurabili  e
          appartenenti a famiglia di estimazione morale induscussa".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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