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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il ruolo organico del personale di magistratura e' aumentato
complessivamente di seicento unita', da assumere in data non
anteriore al 1° gennaio 1995.
2. La tabella B annessa al decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e'
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono incrementate le piante organiche degli uffici
giudiziari, nei limiti dell'aumento di cui al comma 1.
4. All'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
"Il limite di eta' di cui al primo comma per la partecipazione al
concorso e' elevato di cinque anni in favore di candidati che abbiano
conseguito l'abilitazione alla professione di procuratore legale
entro il quarantesimo anno di eta'.
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con quelli
previsti da altre disposizioni vigenti".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 367/1991 reca: "Coordinamento delle
indagini nei procedimenti per reati di criminalita'
organizzata".
- Il testo dell'art. 124 del R.D. n. 12/1941
(Ordinamento giudiziario) e' il seguente:
"Art. 124. - Al concorso per uditore giudiziario sono
ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data del
bando di concorso, risultino di eta' non inferiore agli
anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle
condizioni previste dall'art. 8 del presente ordinamento ed
abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Il limite di eta' di cui al primo comma per la
partecipazione al concorso e' elevato di cinque anni in
favore di candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
alla professione di procuratore legale entro il
quarantesimo anno di eta'.
L'elevamento di cui al secondo comma non si cumula con
quelli previsti da altre disposizioni vigenti.
Si applicano le disposizioni vigenti per l'elevamento
del limite massimo di eta' nei casi stabiliti dalle
disposizioni stesse.
Non sono ammessi al concorso coloro che, per le
informazioni raccolte, non risultano, secondo
l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e
giustizia, di moralita' e condotta incensurabili e
appartenenti a famiglia di estimazione morale induscussa".