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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A s s e n s o
1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo
delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge
non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di eta' non
inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori,
salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per
iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e' espresso dai
rispettivi rappresentanti legali.