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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile e'
sostituito dal seguente:
"L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei
trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui
risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".
2. All'articolo 2479 del codice civile, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per
l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioini di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 2479 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2479 (Trasferimento della quota). - Le quote sono
trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di
morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Il trasferimento delle quote non ha effetto di fronte
alla societa' dal momento dell'iscrizione nel libro dei
soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha
luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto
comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso
esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione
autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per
l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso
l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale".