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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335,
dopo le parole: "dal tribunale di Bolzano" sono inserite le seguenti:
", nonche' dalla pretura circondariale di Bolzano,".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre
n. 335/1991 (Istituzione in Bolzano di una sezione
distaccata della corte di appello di Trento), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Dalla data di inizio del suo
funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti
innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal
tribunale di Bolzano, nonche' dalla pretura circondariale
di Bolzano, sono devoluti alla competenza della sezione
distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.
(Omissis)".