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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Efficacia dei piani di ricostruzione
1. I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati
dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive
modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di
entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 1402/1951 reca: "Modificazioni al decreto
legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di
ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra".