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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di
Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e
l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18
maggio 1990.