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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi).
1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le
societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi
comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso
degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire
uno o piu' fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con
le modalita' indicate al Capo II.Si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi 3, 4 e e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione
ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla
gestione di fondi chiusi.
2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione.
3. L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati
all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata
legge n. 77 del 1983, ed inoltre se la societa' ha un capitale
sociale versato inferiore a:
a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo
chiuso;
b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo
aperto e di tipo chiuso.
4. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di
un ulteriore ammontare pari alla quota obblicatoria di partecipazione
della societa' a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui
all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non puo'
comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del
Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con
riferimento all'ammontare de fondi comuni gestiti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e
7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge
2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del
requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f),
della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia'
autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con
gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
e successive modificazioni, nonche' all'articolo 9 della legge 4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.
6. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della
citata legge n. 77 del 1983 devono essere comunicate dalla societa'
di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel
caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine
per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al
Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2.
7. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa'
scendano al di sotto dei limiti previsti al comma 3 e 4, si applica
la procedura di cui al comma 6.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi 3, 4 e 11, della legge n.
77/1983 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare) e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi
comuni).
(Omissis).
3. Con propri decreti, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, il Ministro del tesoro
determina, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, le modalita' di presentazione dell'istanza,
gli elementi documentali e informativi a corredo della
stessa e ogni altra modalita' procedurale.
4. La domanda si intende accolta qualora
l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro
con provvedimento da comunicare alla societa' interessata
entro due mesi dalla presentazione della domanda medesima.
Tuttavia, ove entro detto termine siano richieste
informazioni complementari alla societa', il termine stesso
e' interrotto e dalla data di ricezione di tali
informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di
un mese.
(Omissis).
11. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'istituzione del fondo senza che la societa' abbia
provveduto all'istituzione del medesimo e alla offerta al
pubblico delle relative quote, l'autorizzazione decade
automaticamente.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 1, comma 5, lettere b), c), d), e)
ed f), della citata legge n. 77/1983, e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi
comuni).
(Omissis).
5. L'autorizzazione non puo' essere concessa:
(Omissis);
b) se la sede dell'amministrazione della societa' di
gestione non e' situata, al pari della sua sede statutaria,
in Italia;
c) se la maggioranza degli amministratori, gli
amministratori delegati e i direttori generali nonche' gli
amministratori e i dirigenti muniti di rappresentanza della
societa' di gestione non abbiano svolto per uno o piu'
periodi complessivamente non inferiori ad un triennio
funzioni di amministratore o funzioni di carattere
direttivo in societa' o enti del settore creditizio,
finanziario e assicurativo, aventi capitale o fondo di
dotazione non inferiore a cinquecento milioni di lire o
abbiano esercitato la professione di agente di cambio senza
far fronte ai propri impegni come previsto dalla legge. Per
le funzioni svolte presso societa' o enti che non hanno
come attivita' esclusiva una o piu' di quelle
sopraindicate, si applicano le disposizioni emanate dal
Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera
c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
d) se, ferma l'applicabilita' delle norme relative
alle cause d'ineleggibilita' e di decadenza per gli
amministratori delle societa' per azioni, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di
rappresentanza ed i sindaci della societa' di gestione
abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per
delitti contro il patrimonio, per delitti contro la
fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti
non colposi per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero
siano o siano stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,
cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi
gli effetti della riabilitazione. Agli
amministratori, ai direttori generali e a coloro che
rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni
equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985,
n. 350;
e) se i componenti del collegio sindacale non siano
iscritti nel registro dei revisori contabili;
f) se i soggetti che, in virtu' della partecipazione
al capitale in via diretta o per interposta persona o per
il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata
ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi,
esercitano il controllo della societa' non sono in possesso
dei requisiti di onorabilita' di cui al presente comma
lettera d). Ove il soggetto controllante sia una persona
giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono
essere posseduti dagli amministratori e dai direttori
generali. Ai fini della presente legge il rapporto di
controllo si considera esistente ai sensi dell'art. 27,
comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della citata legge
n. 77/1983, e' il seguente:
"Art. 1 (Autorizzazione all'istituzione di fondi
comuni).
(Omissis)".
6. Il sopravvenuto verificarsi delle situazioni di cui
al comma 5, lettere d) ed e), determina, quando si tratti
di societa' gia' autorizzate, la decadenza degli
interessati dalle cariche ricoperte e deve essere
comunicato dagli stessi alla societa', alla Banca d'Italia
ed al Ministro del tesoro. La decadenza e' dichiarata entro
trenta giorni dal consiglio di amministrazione della
societa'. Nel caso che questo non provveda nel termine
predetto, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
7. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva
prevista dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, comporta la sospensione dalle cariche di cui al
comma 5, lettera d), del presente articolo. La sospensione
dalla carica e' disposta entro quindici giorni dal
consiglio di amministrazione della societa' e, ove questi
non provveda, dalla Banca d'Italia. Limitatamente al
periodo in cui sono sospesi, i sindaci effettivi sono
sotituiti dai supplenti e gli amministratori sono
sostituiti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 4, commi 1 - cosi' come modificato
dall'art. 3 del D.Lgs. n. 90/1992 - e 2 della legge n.
1/1991 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione
mobiliare e disposizoni sull'organizzazione dei mercati
mobiliari) e' il seguente:
"Art. 4 (Partecipazione al capitale delle societa' di
intermediazione mobiliare). - 1. A tutti coloro che
partecipano in una societa' di intermediazione mobiliare in
misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si
applicano gli articoli 5, 5-ter e 5-quinquies del citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. La CONSOB puo'
altresi' avvalersi nei confronti delle societa' di
intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'art. 4-bis
dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con
modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974 e da'
immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca
d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono
sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della
partecipazione, protocolli di autonomia gestionale,
utilizzando i modelli di cui all'art. 9, comma 6, lettera
a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere
di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente
della societa' ovvero che possa indurre la societa'
medesima ad una condotta non coerente con i principi e le
regole generali di cui alla presente legge. Copia dei
protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca
d'Italia e alla societa' partecipata contestualmente alle
comunicazioni di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n.
95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e
integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno
inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini
previsti dal presente comma, non possono esercitare il
diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di
inosservanza, la deliberazione dell'assemblea e'
impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se,
senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere
espressi, non si sarebbe raggiunta le necessaria
maggioranza. L'impugnazione della deliberazione e'
obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci
della societa' di intermediazione mobiliare e puo' essere
proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per
le quali, a norma del presente comma, non puo' essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle
societa' di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le
comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne da'
immediata notizia alla CONSOB.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 9, comma 12, della citata legge n.
1/1991, e' il seguente:
"Art. 9 (Vigilanza sulle societa' di intermediazione
mobiliare).
(Omissis)".
12. Alle partecipazioni nelle societa' di gestione di
fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata
legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 9 e 10 della citata legge 4 giugno 1985, n.
281. La Banca d'Italia da' immediata notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. 95/1974 (Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari), come da ultimo modificato dall'art. 11
della legge n. 149/1992, e' il seguente:
"Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa'
con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni
nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento
del capitale di questa, nonche' le societa' con azioni
quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato
ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non
sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto o in una societa' a responsabilita'
limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale
di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa'
stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a
seguito della quale la partecipazione ha superato il detto
limite percentuale. Le successive variazioni della
partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni
da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione
ha superato la meta' della percentuale stessa o la
partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale.
La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della
comunicazione ricevuta.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma
precedente, per capitale della societa' si intende quello
sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di
voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata
senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto
di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche:
delle azioni o quote possedute indirettamente da una
persona fisica o giuridica per il tramite di societa'
controllate o di societa' fiduciarie o per interposta
persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o
indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto,
sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al
creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o
quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di
deposito, qualora il depositario possa esercitare
discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle
azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali
si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei
confronti del riportato che del riportatore. Le societa'
con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con
modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque
per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato
da quote o azioni con diritto di voto.
Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad
apposito modello, approvato con deliberazione della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Devono in ogni caso risultare dalle
comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
1) la data ed il titolo dell'acquisto della
partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della
stessa;
2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale
e la categoria delle azioni o quote possedute;
3) il numero delle azioni o quote possedute
indirettamente, con l'indicazione delle societa'
controllate o fiduciarie o delle persone interposte,
nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in
deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle
comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere
indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
4) il nominativo della o delle persone fisiche o
giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio
se ne sia privato in virtu' di un accordo.
Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui
al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che
partecipano all'operazione.
Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in
cui sono state consegnate o spedite per lettera
raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa di permettere in via generale
l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le
quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e'
impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se,
senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto
astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la
necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta
anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
Le azioni per le quali, a norma del presente articolo,
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea.
Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da
entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti comma 1, la
societa' che esegue la comunicazione di cui al presente
articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella
dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto
inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle
entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la
comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il
termine previsto, la sospensione del diritto di voto si
estende all'intera partecipazione. Se le due societa'
ricevono la comunicazione nello stesso giorno la
sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione
si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che
deve essere immediatamente comunicato alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa.
Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in
ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini
ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'art. 54 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1985,
(Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei
soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle
societa' per azioni esercenti il credito; norme di
attuazione delle direttive CEE n. 79/279, n. 80/390 e n.
82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e
disposizioni per la tutela del risparmio), cosi' come da
ultimo sostituito dall'art. 19 del D.Lgs. n. 481/1992, e'
il seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, partecipa, in misura superiore alla percentuale
stabilita in via generale dalla Banca d'Italia, in enti
creditizi o in societa' per azioni che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma ne da' comunicazione ai
medesimi enti e societa' e alla Banca d'Italia. Le succes-
sive variazioni della partecipazione devono essere
comunicate quando superano la misura stabilita in via
generale dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e
termini delle comunicazioni anche con riguardo alle ipotesi
in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto
diverso dal socio. Le istruzioni sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di
cui al comma 1, la Banca d'Italia puo' chiedere
informazioni ai soggetti che comunque partecipano
all'operazione.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per
le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e'
impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la
maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i
voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione
puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei
mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e'
soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non
puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
5. E' salva l'applicazione degli articoli 5, 5-bis,
5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e
integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che
precedono del presente articolo".