Legge Ordinaria n. 349 del 23/08/1993 Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1993, n. 213
Norme in materia di attivita' cinotecnica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Attivita' cinotecnica
  1. Ai fini della  presente  legge,  per  attivita'  cinotecnica  si
intende   l'attivita'   volta   all'allevamento,   alla  selezione  e
all'addestramento delle razze canine.
 

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