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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attivita' cinotecnica
1. Ai fini della presente legge, per attivita' cinotecnica si
intende l'attivita' volta all'allevamento, alla selezione e
all'addestramento delle razze canine.