Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e degli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con
proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei
spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive
nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
2. E' fatta salva la vigente normativa di carattere generale
concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione), e' il
seguente:
"Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare per le
regioni a statuto ordinario, entro dodici mesi dalla data
dell'entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:
a) a completare il trasferimento delle funzioni
amministrative, considerate per settori organici, inerenti
alle materie indicate nell'art. 117 della Costituzione,
nonche' degli uffici e del personale, anche
mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti
delegati emanati in attuazione dell'art. 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281, con la riduzione contestuale delle
dotazioni organiche delle amministrazioni statali;
b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie in-
dicate nell'art. 117 della Costituzione esercitate da enti
pubblici nazionali ed interregionali, fatte salve,
comunque, quelle gia' trasferite, nonche' a trasferire i
rispettivi uffici e i beni. Contestualmente si provvede al
trasferimento alle regioni del personale indispensabile
all'esercizio delle funzioni trasferite e all'assegnazione
all'amministrazione statale del restante personale nel
rispetto della posizione economica acquisita;
c) a delegare, a norma dell'art. 118, secondo comma,
della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie
per rendere possibile l'esercizio organico da parte delle
regioni delle funzioni trasferite o gia' delegate,
provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici,
del personale e dei beni strumentali ritenuti necessari
anche al fine di concorrere a realizzare il piu' ampio ed
efficiente decentramento amministrativo;
d) a disciplinare la facolta' delle regioni di
avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;
e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle
comunita' montane, ai sensi dell'art. 118, primo comma,
della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse
esclusivamente locale nelle materie indicate dall'art. 117
della Costituzione, nonche' ad attribuire ai predetti enti
locali altre funzioni d'interesse locale, che valgono a
rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni
amministrative loro attribuite, a norma della legislazione
vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti
finanziari;
f) a provvedere, in relazione alle funzioni
trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di
previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio
dello Stato, relativi alle funzioni trasferite ed al
corrispondente incremento delle entrate e dei fondi
previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le regioni, per le attivita' ed i servizi che
interessano territori finitimi, possono addivenire ad
intese e costituire uffici o gestioni comuni anche in forma
consortile.
Nell'emanazione dei decreti delegati previsti dal
presente articolo, il Governo si atterra' ai seguenti
princi'pi e criteri direttivi nonche' a quelli contenuti
negli articoli 17, 18 e 19 della legge 16 maggio 1970, n.
281, sempre che non contrastino con quelli indicati nella
presente legge:
1) l'identificazione delle materie dovra' essere
realizzata per settori organici, non in base alle
competenze dei Ministeri, degli organi periferici dello
Stato e delle altre istituzioni pubbliche, ma in base a
criteri oggettivi desumibili dal pieno significato che esse
hanno e dalla piu' stretta connessione esistente tra
funzioni affini, strumentali e complementari, per modo che
il trasferimento dovra' risultare completo ed essere
finalizzato ad assicurare una gestione sistematica e
programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti
alle regioni per il territorio e il corpo sociale;
2) nel trasferimento di uffici dovranno essere escluse
forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e
delle regioni, e dovranno, altresi' essere eliminate quelle
esistenti, anche attraverso la delega di funzioni; dovra',
inoltre, essere completato il trasferimento alle regioni
dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che
siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;
3) sara' prevista, a favore delle regioni, la facolta':
a) di emanare norme legislative di organizzazione e
di spesa nelle materie delegate dallo Stato, in conformita'
dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, nonche',
ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione,
nonche', ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della
Costituzione, norme di attuazione delle leggi della
Repubblica vigenti nelle materie stesse;
b) di subdelegare alle province, comuni ed altri enti
locali le funzioni delegate dallo Stato e di disciplinare i
relativi poteri di indirizzo;
4) saranno, altresi', disciplinati i rapporti
finanziari fra Stato, regioni ed enti locali per
l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate in modo
d'assicurare i mezzi necessari per il migliore esercizio
delle funzioni stesse;
5) sara' provveduto, nelle materie spettanti ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, al trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative relative
all'attuazione di regolamenti della CEE e di sue direttive,
fatte proprie dallo Stato con legge nella quale saranno in-
dicate le norme di principio, prevedendosi altresi', che in
mancanza della legge regionale, sara' osservata quella
dello Stato in tutte le sue disposizioni. Sara' prevista,
in materia, la facolta' del Consiglio dei Ministri, previo
parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali, sentita la regione interessata, di prescrivere,
in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che
comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, un congruo
termine alla regione per provvedere, nonche' la facolta' di
adottare, trascorso invano il termine predetto, i
provvedimenti relativi in sostituzione dell'amministrazione
regionale".
- Il testo degli articoli 66 e 69 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente:
"Art. 66 (Agricoltura e foreste). - Le funzioni
amministrative nella materia "agricoltura e foreste"
concernono: le coltivazioni della terra e le attivita'
zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le rel-
ative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi
operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la
difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le
attivita' di produzione forestale e di utilizzazione dei
patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione,
trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli,
silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori
agricoli singoli o associati; gli interventi a favore
dell'impresa e della proprieta' agraria singola e
associata; le attivita' di divulgazione tecnica e di
preparazione professionale degli operatori agricoli e
forestali; le attivita' di ricerca e sperimentazione di
interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di
uso civico oltre le altre funzioni gia' trasferite e
riguardanti gli usi civici; il demanio armentizio; la
bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione
della natura comprese l'istituzione di parchi e riserve
naturali e la tutela delle zone umide.
Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la
propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-
economica in agricoltura, la formazione e qualificazione
professionale degli operatori agricoli, l'assistenza
aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e fore-
stale;
b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle
strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della
cooperazione e delle strutture associative per la
coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti
agricoli;
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il
servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli
animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di
fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole
anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari,
ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi.
Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti
da leggi dello Stato, alla ricomposizione, al riordinamento
fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre
incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni
tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12
giugno 1962, n. 567.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative relative alla liquidazione degli usi civici,
allo scioglimento delle promiscuita', alla verifica delle
occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e
delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le
nomine di periti ed istruttori per il compimento delle
operazioni relative e la determinazione delle loro
competenze.
Sono altresi' trasferite le competenze attribuite al
Ministero, ad altri organi periferici diversi dallo Stato,
e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla
legge 16 giugno 1972, n. 1766, dal regolamento approvato
con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10
giugno 1930, n. 1078, dal regolamento approvato con regio
decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo
1931, n. 377.
L'approvazione della legittimazione di cui all'art. 9
della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la
regione interessata.
Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di
competenza degli organi dello Stato, nonche' le funzioni
amministrative attribuite, concernenti il demanio
armentizio. I provvedimenti che attengono al territorio di
piu' regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle
regioni interessate".
"Art. 69 (Territori montani, foreste, conservazione del
suolo). - Sono delegate alle regioni le funzioni di cui
alla legge 22 maggio 1973, n. 269, concernente la
disciplina della produzione e del commercio di sementi e di
piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad
istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14
della predetta legge secondo le modalita' che saranno
stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la
commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le
disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della
legge anzidetta.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni
esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese
le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunita'
montane, concernenti i territori montani, le foreste, la
proprieta' forestale privata, i rimboschimenti e le
proprieta' silvo-pastorali degli enti locali, compresi i
poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui
terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge puo'
individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino
comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle
foreste. La gestione dei beni forestali puo' essere
affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite
a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente
decreto. Le regioni formano programmi per la gestione del
patrimonio silvo-pastorale dei comuni ed altri enti. Tali
programmi dovranno essere coordinati con gli interventi
previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle rela-
tive leggi regionali di attuazione.
Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni di cui
alla legge 1 marzo 1975, n. 47, contenente norme
integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani
di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti
dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le
regioni provvedono altresi' a costituire servizi antincendi
boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine
all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del
servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego
del Corpo dei vigili del fuoco.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni
concernenti la sistemazione idrogeologica e la
conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale
per la difesa delle coste nonche' le funzioni relative alla
determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ivi comprese quelle
esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la
realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di
difesa del suolo che interessino il territorio di due o
piu' regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, restano fermi i vincoli
idrogeologici attualmente vigenti fino a quanto non sara'
stabilita una nuova disciplina statale di principio.
Le regioni possono altresi' provvedere alle opere
destinate alla difesa delle coste interessanti il
rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato".