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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dall'anno 1993 e' concesso all'Unione italiana
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la
formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo
ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.), un
contributo annuo di lire 2.500 milioni.
2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio
degli Istituti di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede
mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.