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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Rapporti finanziari tra lo Stato
e la Tavola valdese
1. I rapporti finanziari tra lo Stato e le Chiese rappresentate
dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli
seguenti, sulla base dell'intesa stipulata il 25 gennaio 1993,
allegata alla presente legge, che integra l'intesa tra lo Stato e la
Tavola valdese firmata in data 21 febbraio 1984 ed approvata con
legge 11 agosto 1984, n. 449.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione
della Repubblica italiana e' il seguente:
"Art. 8.
(Omissis).
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.".
Nota all'art. 1:
- La legge n. 449/1984 reca: "Norme per la regolazione
dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla
Tavola valdese.".