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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Diritto di obiezione di coscienza
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio
del diritto alle liberta' di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri
viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni
atto connesso con la sperimentazione animale.